Contratto a termine legittimo?
| Nov 21, 2011 |
Dopo un’attesa di quasi un anno, è stata finalmente data risposta ai numerosi sospetti di legittimità sollevati nei confronti del sistema indennitario introdotto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato Lavoro”) per i contratti a termine.
Con la sentenza in commento, infatti, la Corte ha respinto tutte le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all’articolo 32, commi 5, 6 e 7 della predetta legge, prima dal Tribunale di Trani con ordinanza del 20 dicembre 2010 e poi dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 28 gennaio 2011.
In primis, si evidenzia come l’articolo 32, comma 5 della citata legge stabilisce che nel caso di conversione di un precedente contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il lavoratore ha diritto a una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità, oltre ovviamente alla riammissione in servizio.
Il sistema previgente assicurava, invece, al lavoratore un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni perdurate quanto meno dalla data di messa in mora sino alla effettiva ripresa dell’attività lavorativa; così come strutturato, l’ammontare del risarcimento era strettamente connesso alla durata del processo e andava a coprire l’intero periodo in cui il lavoratore era rimasto privo di occupazione.
A sostegno della legittimità del nuovo sistema indennitario, la Corte chiarisce come il risarcimento forfettizzato va a integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, definita dalla stessa Corte come la “protezione più intensa che possa essere riconosciuta a un lavoratore precario”. Inoltre, viene precisato come la suddetta indennità copra soltanto il periodo “intermedio” ovvero quello che decorre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto.
Da ultimo, la Corte specifica come il nuovo regime risarcitorio preveda la sanzione anche nell’ipotesi in cui vi è stata una reale mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente trovato una nuova occupazione lavorativa.
In ragione di ciò, appare chiaro come il nuovo sistema indennitario, oltre che legittimo, è da considerarsi “sostitutivo” e non “aggiuntivo” rispetto a quello previgente, come sancito dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 29 novembre 2010, n. 528 e paventato, altresì, da una parte della dottrina.
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, la normativa in oggetto realizza un “equo componimento dei contrapposti interessi” in quanto da un lato garantisce al lavoratore la conversione del rapporto unitamente a una indennità che gli è sempre dovuta e, dall’altro, assicura al datore di lavoro la predeterminazione del risarcimento del danno.
Infine, si segnala brevemente come la Corte Costituzionale abbia dichiarato la legittimità dell’articolo 32, comma 6 della Legge 183/2010 che riduce alla metà il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5, in caso di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali con riferimento all’assorbimento del personale e, da ultimo, la legittimità del comma 7 per non sussistenza di contrasto con la normativa CEDU, il quale prevede l’efficacia retroattiva della norma ai soli commi 5 e 6 (e, dunque, la conseguente riferibilità del nuovo sistema indennitario a tutti i giudizi anche pendenti).
Avv. Michele Bignami
Coordinatore del Dipartimento di Diritto del Lavoro
NCTM – Studio Legale Associato
Nessun commento:
Posta un commento